Sez. L, Sentenza n. 4207 del 23/04/1998 (Rv. 514856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Società sportiva calcistica - Dirigente - Incremento retributivo subordinato al conseguimento di utili di esercizio - Utile derivante da cessione di giocatore - Mancata iscrizione a bilancio in pendenza di approvazione da parte della federazione sportiva - Congruità - Effetto retroattivo della verificazione della condizione negoziale - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui nel contratto di lavoro di un dirigente di una società sportiva calcistica costituita quale società per azioni sia previsto un incremento di retribuzione nel caso di verificazione di un utile di esercizio risultante dal bilancio societario, correttamente il giudice di merito esclude il diritto a tale aumento se l'entrata che avrebbe reso attivo il bilancio sia derivata dalla cessione di un giocatore, che, benché già stipulata alla data di riferimento, non abbia potuto essere considerata ai fini del bilancio, essendo la sua efficacia sospesa in attesa dell'approvazione da parte della federazione sportiva; né una diversa conclusione è giustificata dagli effetti retroattivi della verificazione della condizione sospensiva rappresentata, sul piano civilistico, da tale approvazione, poiché l'iscrizione in bilancio presuppone la certezza della posta attiva, mancante durante la pendenza della condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)