diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5159 del 25/08/1986 (Rv. 447775 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CEDENTE - PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE - MOMENTO DETERMINANTE - PREVIA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447775-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CEDENTE - PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE - MOMENTO DETERMINANTE - PREVIA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*

La cessione del contratto, anche quando sia stata autorizzata preventivamente da una parte, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando la cessione stessa non le sia stata notificata oppure non l'abbia accettata (in modo espresso od anche con comportamento tacito concludente), atteso che la cessione suddetta costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto per il quale, in particolare, è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente (ex art. 1408 cod. civ.). (V 1758/73, mass n 364711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 1408

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)