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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 15/06/1973 (Rv. 364711 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - FORMA ANCHE TACITA - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364711-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - FORMA ANCHE TACITA - ONERE PROBATORIO.*

Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, puo essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'Onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto. (V 3034/71, mass n 354330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)