Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 15/06/1973 (Rv. 364711 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - FORMA ANCHE TACITA - ONERE PROBATORIO.*
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - FORMA ANCHE TACITA - ONERE PROBATORIO.*
Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, puo essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'Onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto. (V 3034/71, mass n 354330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)