Sez. 1, Sentenza n. 1143 del 30/03/1976 (Rv. 379826 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - VANTAGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAZIONE - ESCLUSIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - INAPPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - VANTAGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAZIONE - ESCLUSIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - INAPPLICABILITA.*
Nella liquidazione del danno spettante, ex art 2043 cod civ, al proprietario di un immobile occupato in via temporanea e d'urgenza, per l'illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione e per l'impossibilita di restituzione del bene, in quanto definitivamente destinato alla realizzazione di opera pubblica, non possono detrarsi i vantaggi che il danneggiato stesso abbia ricevuto per l'aumentato valore del proprio fondo residuo, in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica. Invero, in tale ipotesi, difetta il presupposto indispensabile per l'operativita del principio della compensatio lucri cum danno, consistente nella provenienza immediata e diretta del vantaggio dal medesimo fatto produttivo del danno. (Conf 1441/75, mass n 375000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)