Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009 (Rv. 610724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado.(Nella specie il giudice di appello, investito erroneamente di censure relative alla sentenza pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, aveva omesso di dichiarare inammissibili i motivi di gravame relativi alle dette censure).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)