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Sez. 2, Sentenza n. 7258 del 12/05/2003 (Rv. 562916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Domanda nuova in appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in cassazione - Condizioni - Conseguenze - Cassazione senza rinvio.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda nuova in appello (purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del giudice di appello), cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)