Sez. 2 - , Ordinanza n. 12088 del 08/05/2019 (Rv. 653809 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE | Interclusione del fondo dominante - Costituzione di servitù di passaggio pedonale o anche per transito veicolare - Criterio discretivo - Fattispecie.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato che il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)