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Sez. 2 - , Sentenza n. 19483 del 23/07/2018 (Rv. 649992 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Passaggio pedonale e carrabile - Servitù distinte e autonome - Conseguenze - Inidoneità del passaggio a piedi a conservare il possesso della servitù di passaggio con mezzi meccanici - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649992-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse - per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi meccanici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)