Sez. 5 - , Ordinanza n. 24326 del 04/10/2018 (Rv. 650524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accise - Carburante per aeromodellismo - Art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995 e succ. modd. - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di accise, il carburante per aeromodellismo rientra nella previsione di chiusura dell'art. 21, comma 5 (e, a far data dal 1 giugno 2007, comma 4), del d.lgs. n. 504 del 1995, che sottopone a tassazione, coerentemente all'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE delle direttive n. 92/81/CEE e n. 2003/96/CE, tutti i prodotti commercializzati o utilizzati come carburanti per motori (quale che sia la loro natura o portata) o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti, ancorché non rientranti nella categoria degli oli minerali o dei prodotti energetici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1 com. 1 lett. D, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)