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Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 28/03/2012 (Rv. 621743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Olii minerali - Accise - Sottoposizione - Prodotti di cui all'art. 21, Comma secondo, del D.Lgs. n. 504 del 1995 - Effettiva destinazione ed utilizzazione - Rilevanza - Composizione chimica - Irrilevanza - Fattispecie relativa a prodotto utilizzato come decerante per auto.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621743-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di imposte di fabbricazione sugli olii minerali, i prodotti indicati dall'art. 21, comma secondo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono sottoposti ad accisa in ragione della loro effettiva destinazione ed utilizzazione come combustibile o carburante, e non della loro composizione chimica, atteso il tenore letterale della disposizione, che si riferisce a quelli "destinati ad essere usati, messi in vendita o usati come combustibile o carburante", avendo così riguardo all'intero ciclo economico del prodotto, dalla fabbricazione al consumo, e quindi alla destinazione d'uso impressa "ab orgine" dalla fabbrica, alla eventuale indicazione di impiego pubblicizzata nella fase di distribuzione o comunque risultante dalle specifiche modalità di vendita, alla concreta destinazione da parte del consumatore finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione dell'art. 21, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione ad un prodotto di cui al codice NC 2710, risultando lo stesso utilizzato esclusivamente come decerante per auto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)