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Sez. 1, Sentenza n. 13007 del 23/12/1997 (Rv. 511161 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Crediti privilegiati per contributi previdenziali - Estensione del privilegio agli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento - Esclusione - Assimilabilità del credito contributivo al credito da lavoro dipendente - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511161-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI

Gli interessi dovuti, dopo la dichiarazione di fallimento, sui crediti privilegiati per contributi di previdenza sociale trovano collocazione nel passivo della procedura in via clinografaria, posto che l'estensione del privilegio agli accessori non è correlata indefettibilmente al credito, ma è variamente regolata dalla legge e che il particolare rilievo assunto nel nostro sistema dai crediti contributivi previdenziali non vale ad assimilarli ai crediti da lavoro subordinato, la cui diversa e più pregnante tutela trova giustificazione nell'ontologica diversità intercorrente tra le diverse cause di prelazione e nella conseguente non irragionevole diversità di valutazione da parte del legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)