Sez. 1, Sentenza n. 3960 del 04/04/1995 (Rv. 491636 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Crediti assistiti da privilegio generale o speciale - Estensione del privilegio agli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
Sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale maturano, dopo la dichiarazione di fallimento, interessi solo in via chirografaria, atteso che l'art. 54, terzo comma, legge fallimentare richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ. sui crediti pignoratizi ed ipotecari e non anche l'art. 2749 cod. civ. in tema di crediti privilegiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)