Sez. 3 - , Sentenza n. 31512 del 14/09/2020 Ud. (dep. 11/11/2020) Rv. 280267 - 02
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Vittima in stato di inferiorità fisica o psichica - Vulnerabilità causata da credenze esoteriche - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)