Sez. 3, Sentenza n. 2276 del 10/12/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289283-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. - Perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, della capacità di intendere e di volere o della capacità di testimoniare - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., non richiede la perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, né la perdita della capacità di intendere e di volere o una situazione di incapacità a testimoniare, essendo sufficiente una situazione di subalternità, di subordinazione o di dipendenza, tale da rendere la stessa meno resistente all'altrui opera di persuasione. (Fattispecie relativa a ripetute condotte di violenza sessuale perpetrate da un medico psichiatra ai danni di una propria assistita, affetta da disturbo bipolare e "borderline" della personalità).
Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)