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Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 25/06/1979 (Rv. 399939 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRECETTO CAMBIARIO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - INTRODUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, NEL RELATIVO GIUDIZIO DI DOMANDA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA REALIZZAZIONE DEL SUO DIRITTO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - INTERRUZIONE ISTANTANEA ED INTERRUZIONE PERMANENTE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399939-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRECETTO CAMBIARIO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - INTRODUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, NEL RELATIVO GIUDIZIO DI DOMANDA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA REALIZZAZIONE DEL SUO DIRITTO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - INTERRUZIONE ISTANTANEA ED INTERRUZIONE PERMANENTE - APPLICABILITA.*

Qualora il precetto cambiario sia seguito da opposizione dello intimato, e, nel relativo giudizio, il creditore introduca una domanda diretta all'accertamento ed alla realizzazione del suo diritto, il termine di prescrizione dell'Azione cambiaria, di cui all'art 94 del RD 14 dicembre 1933 n 1669, resta soggetto non soltanto all'interruzione cosiddetta istantanea, per effetto di detto precetto, ma anche all'interruzione cosiddetta permanente, in relazione all'instaurazione del giudizio di opposizione e fino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato, secondo la previsione dell'art 2945 secondo comma cod civ. (V 1251/72, mass n 357750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 479, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)