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Sez. 3, Sentenza n. 1251 del 18/04/1972 (Rv. 357750 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - SUCCESSIVA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357750-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - SUCCESSIVA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il precetto, non costituendo un atto diretto all'istaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti. Il carattere istantaneo dell'efficacia interruttiva del precetto sussiste anche nel caso in cui, a seguito della notifica di esso, l'intimato abbia proposto un'opposizione all'esecuzione, salvo che il creditore abbia, a sua volta, introdotto nel giudizio di opposizione domande rivolte alla realizzazione del suo diritto. (Conf 316'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)