Sez. 3, Sentenza n. 1251 del 18/04/1972 (Rv. 357750 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - SUCCESSIVA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - SUCCESSIVA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il precetto, non costituendo un atto diretto all'istaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti. Il carattere istantaneo dell'efficacia interruttiva del precetto sussiste anche nel caso in cui, a seguito della notifica di esso, l'intimato abbia proposto un'opposizione all'esecuzione, salvo che il creditore abbia, a sua volta, introdotto nel giudizio di opposizione domande rivolte alla realizzazione del suo diritto. (Conf 316'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)