Sez. 5 - , Ordinanza n. 746 del 19/01/2021 (Rv. 660238 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | - Canoni di concessione del diritto di superficie sul suolo comunale - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Natura reale - Caratteri - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di IRPEF, ai fini della deducibilità ex art 10, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 917 del 1986 dei canoni di concessione su fabbricati posti su area di proprietà comunale, occorre che la concessione attribuisca al concessionario un diritto di natura reale, sia pure temporaneo, e non un diritto di natura meramente obbligatoria, assumendo all'uopo rilievo le statuizioni che regolano il rapporto concessorio.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)