Sez. 5, Sentenza n. 22757 del 03/12/2004 (Rv. 580242 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area demaniale assegnata per la costruzione di un opificio industriale - Concessione "ad aedificandum" - Imposta - Applicabilità - Criterio discretivo - Costituzione di un diritto reale di superficie ovvero di un diritto di natura personale - Indice decisivo - Destinazione dell'opera al concessionario al momento della cessazione del rapporto.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Ai fini della soggezione all'imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione "ad aedificandum", sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale - configurabile ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. -, assume rilievo decisivo la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l'ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)