Sez. 1, Ordinanza n. 662 del 03/04/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124688 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ARMI - REATI PREVISTI DALLA LEGGE N 895 DEL 1967 - OBBLIGATORIETA DEL RITO DIRETTISSIMO - PERIZIA - COMPETENZA A DISPORLA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ARMI - REATI PREVISTI DALLA LEGGE N 895 DEL 1967 - OBBLIGATORIETA DEL RITO DIRETTISSIMO - PERIZIA - COMPETENZA A DISPORLA.*
L'art 9 della legge 2 ottobre 1967, n 895, dispone che per i reati da essa previsti si procede a giudizio direttissimo; tale rito e quindi obbligatorio, onde il giudice davanti al quale il processo si e instaurato non puo adottare provvedimenti che lo portino a liberarsi del procedimento stesso, proprio perche eluderebbe quella esigenza di sollecita definizione che il legislatore ha inteso soddisfare. Pertanto, se si presenta la necessita della effettuazione di una perizia, il giudice deve esso stesso disporla a norma dell'art 455 cod proc pen, come peraltro e previsto proprio dall'art 503 terzo comma cod proc pen che regola gli Atti del giudizio direttissimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)