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Sez. 3, Sentenza n. 30267 del 08/05/2014 Ud. (dep. 10/07/2014) Rv. 260260 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione - Illecito amministrativo introdotto dall'art. 28, comma 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Rapporto di specialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260260-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia di reati tributari, non è applicabile il principio di specialità di cui all'art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del decreto medesimo e l'illecito amministrativo introdotto dall'art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, in quanto la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 18, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)