Sez. 3, Sentenza n. 42462 del 11/11/2010 Cc. (dep. 30/11/2010) Rv. 248753 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione - Illecito amministrativo introdotto dall'art. 28, comma 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Rapporto di specialità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non è applicabile il principio di specialità (art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) tra il reato di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e l'illecito amministrativo introdotto dall'art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, perché la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma penale continua ad applicarsi all'omesso versamento dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 28 com. 17, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)