Sez. L, Sentenza n. 6397 del 07/06/1995 (Rv. 492716 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA ED EXTRA PETITA" | Deduzione in cassazione di tale vizio riferito alla sentenza di appello nella parte contenente un argomento in sè superfluo - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA ED EXTRA PETITA"
In sede di legittimità il motivo di ricorso con il quale si censuri per vizio di ultrapetizione l'argomento in sè superfluo che il giudice di appello, confermando la sentenza impugnata per ragioni di per sè sufficienti al rigetto del gravame, abbia ritenuto di aggiungere, è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, atteso che il giudicato nasce dalla sentenza di primo grado confermata nei gradi successivi e non dalle sentenze meramente confermative dei gradi di impugnazione, sicché nell'ipotesi suddetta il tema della decisione resta delimitato dalla sentenza di primo grado, senza che siano ravvisabili una decisione aggiuntiva o modificativa da parte del giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)