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Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 30/04/1998 Ud. (dep. 05/06/1998) Rv. 211089 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Rapporto con il reato di cui all'art. 516 cod.pen. - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1998-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211089-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 cod. pen. -frode nell'esercizio del commercio- e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio. Se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)