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Sez. 2, Sentenza n. 2598 del 25/10/1966 (Rv. 325003 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNZIA DELL'INVALIDITA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1966-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325003-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNZIA DELL'INVALIDITA - MODALITA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta, nel senso cioe che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rilevatori di un'infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, non puo, del mancato accertamento nella fase amministrativa, farsi carico all'assicurato, che, denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all'istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause ed il grado dell'invalidita e cio in particolare quando trattasi di malattie e complicazioni che, tenuto conto della natura e della sintomatologia di quelle denunciate, siano a quest'ultime necessariamente o generalmente collegate. (Conf 989/65).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)