Sez. 2, Sentenza n. 2982 del 12/08/1969 (Rv. 342866 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNZIA DELLA MALATTIA - MODALITA - DENUNZIA DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNZIA DELLA MALATTIA - MODALITA - DENUNZIA DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta, nel senso cioe che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rivelatori di un'infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, non puo, del mancato accertamento nella fase amministrativa, farsi carico all'assicurato, che, denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all'istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause ed il grado dell'invalidita. (V 2160-67, massima n 329307 2598-66, massima n 325003).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)