diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 154 del 22/01/1968 (Rv. 331004 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME DI NATURA CONTRATTUALE - NECESSITA DEL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI PER LA LORO MODIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331004-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME DI NATURA CONTRATTUALE - NECESSITA DEL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI PER LA LORO MODIFICAZIONE.*

Il regolamento di condominio puo contenere, oltre alle norme regolatrici della gestione condominiale, altre norme di natura esclusivamente contrattuale, le quali incidono nella sfera dei diritti ed obblighi propri di ciascun condomino specificandone la misura rispetto a quella degli altri. Tali norme contrattuali assoggettano tutti i condomini, che le hanno accettate con i singoli Atti di acquisto, ad un vinculum juris negoziale avente forza di legge e che non puo essere percio sciolto senza il consenso di tutti gli interessati. (nella specie e stata ritenuta di natura contrattuale la norma di un regolamento di condominio determinante il criterio di riparto delle spese degli ascensori).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)