Sez. 2, Sentenza n. 864 del 12/03/1976 (Rv. 379534 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CONTRATTUALE - DISPOSIZIONI NEGOZIALI E DISPOSIZIONI TIPICAMENTE REGOLAMENTARI - DIFFERENZE - MODIFICABILITA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTIVAMENTE REGOLAMENTARI - A MAGGIORANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL PREVISTO SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CONTRATTUALE - DISPOSIZIONI NEGOZIALI E DISPOSIZIONI TIPICAMENTE REGOLAMENTARI - DIFFERENZE - MODIFICABILITA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTIVAMENTE REGOLAMENTARI - A MAGGIORANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL PREVISTO SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE.*
Nei regolamenti condominiali, accettati in seno agli Atti di acquisto delle singole unita immobiliari, hanno natura negoziale solo quelle Disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi dei condomini, mentre hanno natura tipicamente regolamentare quelle che concernono le modalita d'uso delle cose comuni e, in genere, la organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali, e che non riguardano quindi il diritto al loro godimento, ne qualsivoglia altro diritto spettante ai condomini come tali. Le Disposizioni oggettivamente regolamentari, a differenza di quelle a contenuto negoziale, possono essere modificate con deliberazione assembleare maggioritaria, ai sensi dell'art 1136 cod civ, pur se formalmente inserite in un regolamento a tipo contrattuale. (nella specie, la suprema Corte ha affermato le legittimita della deliberazione assembleare maggioritaria, che aveva disposto la installazione di una gettoniera nell'ascensore, in deroga alla disposizione a contenuto regolamentare, fissata in un regolamento condominiale a tipo contrattuale, prevedente un sistema diverso di pagamento delle spese relative all'ascensore stesso). (V 1144/73, mass n 363649; (V 3494/69, mass n 343637; (V 154/68, mass n 331004; (V 544/64, mass n 300722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)