Sez. 1, Sentenza n. 9087 del 27/08/1993 (Rv. 483589 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Disciplina di cui all'art. 1 primo comma lettera C della legge n. 16 del 1992 - Portata - Correo dell'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio - Applicabilità.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
La norma di cui all'art. I, primo comma, lettera C, della legge 18 gennaio 1992 n. 16 - secondo cui non possono essere candidati alle elezioni per organi di enti locali coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - ponendosi nella stessa linea logica della norma della precedente lettera B, di cui costituisce un ampliamento con riferimento ad ipotesi di reato residuali, non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo.
Riferimenti normativi: Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)