Sez. 1, Sentenza n. 24185 del 17/11/2011 (Rv. 620601 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITĂ€) | Cause ostative alla candidatura alle elezioni comunali e provinciali - Art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Interpretazione - Delitto posto in essere con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a ufficio pubblico - Concorso - Rilevanza - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITĂ€)
L'art. 58, comma primo, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riguardante le cause ostative alla candidatura alle elezioni comunali e provinciali, dev'essere interpretato nel senso di escludere l'elettorato passivo per tutti coloro che, pur non svolgendo pubbliche funzioni, con la propria condotta hanno comunque contribuito alla consumazione di un delitto posto in essere con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio pubblico. (Nella fattispecie, la S.C., nel confermare la sentenza che aveva dichiarato un candidato non eleggibile come sindaco e consigliere provinciale, in ragione della condanna inflittagli, essendo stato ritenuto responsabile del delitto di falso ideologico, ex artt. 479 e 117 cod. pen., ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il privato deduceva di essere stato condannato esclusivamente a titolo di concorso nel reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)