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Sez. 5, Sentenza n. 645 del 25/02/1983 Cc. (dep. 09/04/1983) Rv. 158301 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA DATA DELLA NUOVA UDIENZA - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMPUTATO NON COMPARSO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158301-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA DATA DELLA NUOVA UDIENZA - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMPUTATO NON COMPARSO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA.*

Il rinvio o differimento a data fissa è un rinvio in senso tecnico, sottoposto alla disciplina dell'art. 432 cod. proc. pen., se sia stato disposto prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. Se, invece, sia stato disposto successivamente, si ha l'ipotesi della sospensione del dibattimento, disciplinato dall'art. 431 cod. proc. pen., che non comporta l'Obbligo della notifica della data della nuova udienza. Pertanto, se l'imputato, benché verbalmente avvertito, non compaia alla nuova udienza è considerato presente e il termine per impugnare decorre dalla data della pronuncia della sentenza. (Conf mass n 145056; (Conf mass n 139860 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)