Sez. 1, Sentenza n. 2633 del 30/11/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168380 - 01
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - DISTRAZIONE, SOTTRAZIONE O DETENZIONE DI ESPLOSIVI O DI ARMI PER FINI EVERSIVI - DETENZIONE DI UNA SOLA ARMA O USO DI UNA SOLA BOTTIGLIA ESPLOSIVA - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 - SUSSISTENZA.*
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - DISTRAZIONE, SOTTRAZIONE O DETENZIONE DI ESPLOSIVI O DI ARMI PER FINI EVERSIVI - DETENZIONE DI UNA SOLA ARMA O USO DI UNA SOLA BOTTIGLIA ESPLOSIVA - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 - SUSSISTENZA.*
La detenzione anche di una sola arma, o l'uso anche di una sola bottiglia esplosiva, può costituire l'elemento materiale necessario, insieme a quello soggettivo, per integrare l'ipotesi criminosa, di cui all'art. 21 legge 18 aprile 1975, n. 110, distrazione o sottrazione di armi per fini eversivi. (nella specie è stata negata Rilevanza giuridica o materiale, al concetto della proporzione tra fini eversivi e qualità o quantità delle armi oggetto del delitto). (V mass n 149324).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)