Sez. 1, Sentenza n. 5807 del 11/02/1981 Ud. (dep. 13/06/1981) Rv. 149324 - 01
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - DISTRAZIONE, SOTTRAZIONE O DETENZIONE DI ESPLOSIVI O DI ARMI AL FINE DI SOVVERTIRE L'ORDINAMENTO DELLO STATO OVVERO DI METTERE IN PERICOLO LA VITA DELLE PERSONE O LA SICUREZZA DELLA COLLETTIVITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO.*
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - DISTRAZIONE, SOTTRAZIONE O DETENZIONE DI ESPLOSIVI O DI ARMI AL FINE DI SOVVERTIRE L'ORDINAMENTO DELLO STATO OVVERO DI METTERE IN PERICOLO LA VITA DELLE PERSONE O LA SICUREZZA DELLA COLLETTIVITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO.*
L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 29 della legge n. 110 del 1975 è costituito - e ciò vale anche per il delitto previsto dall'art. 21 della stessa legge concernente le armi - dalla distrazione, sottrazione o detenzione di esplosivi di qualsiasi specie, mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di sovvertire l'ordinamento dello stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività. Occorre, inoltre, che l'agente si proponga di perseguire uno dei detti fini mediante la progettata commissione di attentati o di uno dei reati previsti dalla norma stessa.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 21, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)