Sez. 3, Sentenza n. 6387 del 08/06/1993 (Rv. 482713 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio | Diritto di ritenzione dell'immobile fino al pagamento della indennità - Mora per la mancata riconsegna alla scadenza del relativo obbligo - Esclusione - Rapporto locativo - Proroga - Ammissibilità - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la disposizione secondo la quale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale (artt. 34, terzo comma e 69 ottavo comma, legge 27 luglio 1978 n. 392), attribuendo al conduttore, indipendentemente da un preciso giudicato positivo sul credito, il diritto di ritenzione dell'immobile fino al pagamento della indennità, anche in pendenza della relativa controversia, esclude la mora di questo per la mancata riconsegna alla scadenza del relativo obbligo (e la responsabilità, quindi, del medesimo per i danni conseguenti, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.) ma non comporta la proroga del rapporto locativo, perché non abilita il conduttore, che, in virtù della predetta disposizione assume solo l'onere di custodia del bene anche nell'interesse proprio, alla prosecuzione del godimento di tale bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)