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Sez. 3, Sentenza n. 24996 del 10/10/2008 (Rv. 605127 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Diritto del conduttore di ritenzione dell'immobile sino al pagamento della detta indennità - Sussistenza - Proroga del contratto di locazione - Esclusione - Danni subiti per l'omessa manutenzione del bene dopo la cessazione della locazione per qualsiasi causa - Domanda di risarcimento del conduttore - Inammissibilità - Corresponsione da parte del convenuto di importo pari al canone convenuto - Adempimento dell'obbligo di dare il corrispettivo nei termini convenuti - Esclusione - Sostituzione dell'obbligazione risarcitoria a quella contrattuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605127-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, gli artt. 34, terzo comma, e 69, ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, pur attribuendo al conduttore il diritto di ritenzione dell'immobile fino al pagamento dell'indennità per l'avviamento commerciale, non comportano la proroga del rapporto locativo e non garantiscono, quindi, al conduttore la prosecuzione del rapporto stesso; peraltro, l'obbligazione del locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata, mantenendola in buono stato locativo, viene meno dopo la cessazione della locazione, per qualsiasi causa avvenuta. In tali casi il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire al locatore in quanto, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti", ai sensi dell'art. 1587, n. 2, cod. civ., bensì quella di risarcire un danno da mora, da quantificare in relazione al periodo di effettiva occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)