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Sez. L, Sentenza n. 4393 del 02/07/1988 (Rv. 459373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO MOTIVATO DA CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE DEL LAVORATORE - CARATTERE DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - PRESCRIZIONI EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO MOTIVATO DA CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE DEL LAVORATORE - CARATTERE DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - PRESCRIZIONI EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In relazione al procedimento contemplato, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare, e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma della citata norma, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'Onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni. (Conf 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)