Sez. L, Sentenza n. 7520 del 25/07/1990 (Rv. 468362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ESTREMI - CONSEGUENZE - MANCANZA DI UN RICHIAMO ALLE GARANZIE EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI AD OPERA DELLA SPECIFICA DISCIPLINA DEL RAPPORTO E NON INCLUSIONE DELLE MANCANZE FRA LE INFRAZIONI DISCIPLINARI PREDETERMINATE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ESTREMI - CONSEGUENZE - MANCANZA DI UN RICHIAMO ALLE GARANZIE EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI AD OPERA DELLA SPECIFICA DISCIPLINA DEL RAPPORTO E NON INCLUSIONE DELLE MANCANZE FRA LE INFRAZIONI DISCIPLINARI PREDETERMINATE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed alla stregua dei principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, è da considerare disciplinare ogni licenziamento in relazione al quale la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo (che, corrispondendo a forme d'inadempimento differenziate solo sul piano quantitativo, costituiscono due species di un unico genus) sono integrati dalla colpevole violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza, richiesti dalla natura delle prestazioni assegnategli, o di obbedienza alle Disposizioni impartitegli dall'imprenditore e dai suoi ausiliari. Pertanto, il datore di lavoro, che, in presenza di una di dette mancanze, intenda avvalersi del potere di recesso, è tenuto - indipendentemente sia da un richiamo delle garanzie dell'art. 7 dello statuto ad opera della specifica regolamentazione del rapporto sia dall'inclusione di tali mancanze fra le infrazioni disciplinari predeterminate da detta regolamentazione - alla previa contestazione dell'addebito, garantendo al lavoratore la possibilità di discolparsi, e ad osservare il termine dilatorio di cinque giorni da tale contestazione, salva la rinuncia in questo intervallo alla prestazione lavorativa ove ritenga che la Mancanza del dipendente sia tale da non consentirne l'ulteriore presenza nel luogo di lavoro. (V 2047/90, mass n 465880; (V 4398/88, mass n 459373; (V 4823/87, mass n 446974; (V 3198/77, mass n 386715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)