Sez. 1, Sentenza n. 34947 del 24/05/2006 Ud. (dep. 18/10/2006) Rv. 235253 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - CONFRONTI - IN GENERE | Tra periti e consulenti - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - CONFRONTI - IN GENERE
In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 cod. proc. pen. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)