Sez. 2, Sentenza n. 6381 del 27/01/2005 Ud. (dep. 18/02/2005) Rv. 231106 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - IN GENERE | Controesame del perito da parte del consulente - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - IN GENERE
Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacchè l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro; non sussiste altresì alcun obbligo per il giudice di disporre un confronto diretto tra gli stessi, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso dalle conclusioni dell'elaborato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)