Sez. 5, Sentenza n. 29437 del 06/07/2006 Ud. (dep. 25/08/2006) Rv. 235218 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Impugnazione avverso la sentenza di assoluzione di primo grado proposto dal difensore della parte civile sprovvisto di specifico mandato - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
È inammissibile l'impugnazione proposta, ex art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di primo grado dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., richiede - al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo - che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo. Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l'adozione di formule sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta. (In applicazione di questo principio la S.C. - rilevato che la procura al difensore appellante era stata conferita nell'atto della costituzione nel giudizio di primo grado con la formula "nomina difensore e patrono di parte civile l'avv. ... e conferisce allo stesso ogni facoltà di legge" - ha censurato la decisione del giudice di appello, ritenendo che l'estrema genericità della formula usata non consente di affermare che il mandato non afferisca che alla costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado né di interpretare l'atto nel senso di ritenere in esso espressa la volontà di conferire al difensore il potere di proporre appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)