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Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014 Cc. (dep. 28/05/2014) Rv. 260613 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Confisca - Terzo interessato - Ricorso per cassazione - Legittimazione del difensore - Procura speciale - Presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo - Superamento di tale presunzione in via interpretativa - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260613-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il difensore del terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca, se iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni speciali, anche qualora sia munito di una procura speciale (mandato alle liti) non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)