Sez. 2, Sentenza n. 6712 del 18/07/1994 (Rv. 487427 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Costruzione di una terrazza a distanza illegale - Consenso verbale espresso dal proprietario del fondo vicino - Inidoneità - Necessità della forma scritta "ad substantiam" - Prova testimoniale articolata sul punto - Inammissibilità.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere
Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta "ad substantiam" (art. 1350 n. 4 cod. civ.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto (artt. 2724, 2725 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)