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Sez. 2, Sentenza n. 6712 del 18/07/1994 (Rv. 487427 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Costruzione di una terrazza a distanza illegale - Consenso verbale espresso dal proprietario del fondo vicino - Inidoneità - Necessità della forma scritta "ad substantiam" - Prova testimoniale articolata sul punto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487427-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta "ad substantiam" (art. 1350 n. 4 cod. civ.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto (artt. 2724, 2725 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)