Sez. 2, Sentenza n. 6493 del 09/07/1994 (Rv. 487346 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti | Preliminare di compravendita di immobile - Conclusione da parte di un coniuge in nome della comunione legale - Mancanza del consenso dell'altro coniuge - Natura relativa e personale del credito - Insuscettibilità di cadere in comunione - Giudizi aventi ad oggetto il contratto preliminare - Litisconsorzio necessario del coniuge non consenziente - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti
La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisiti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto preliminare concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che il coniuge il quale concluda un contratto preliminare di acquisto di un immobile in nome della comunione legale, ma senza il consenso dell'altro coniuge (risultante da forma scritta), deve considerarsi "falsus procurator" con riguardo al coniuge non stipulante, il quale, ove non intervenga ratifica, rimane estraneo al rapporto e non riveste, pertanto, la qualità di "litisconsorte" necessario nei giudizi aventi ad oggetto quel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)