Sez. 1, Sentenza n. 10872 del 17/12/1994 (Rv. 489290 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Contratto preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale - Stipulazione da uno dei coniugi senza la partecipazione o il consenso dell'altro - Conseguenze - Azioni di annullamento - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ
Il contratto preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, stipulato da uno di essi senza la partecipazione o il consenso dell'altro, non è assolutamente inefficace nei confronti della comunione, ma soggetto all'annullamento da parte del coniuge non consenziente, ai sensi dell'art. 184 cod. civ.. Il termine per la prescrizione dell'azione di annullamento, fuori dell'ipotesi di conoscenza effettiva dell'atto, decorre dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)