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Sez. U, Sentenza n. 7705 del 13/07/1993 (Rv. 483126 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Alienati (assistenza di) - In genere | Rimborso da parte dello Stato delle spese per gli alienati - Controversie per il periodo anteriore all'istituzione del S.S.N. - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483126-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Alienati (assistenza di) - In genere

Le controversie inerenti al rimborso da parte dello Stato delle spese per gli alienati, nelle quali rientrano quelle di assistenza e per gli emolumenti del personale medico di ospedale neuropsichiatrico, relative a periodo anteriore all'istituzione del servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono devolute, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904 n. 36 (non abrogato dall'art. 11 della legge n. 180 del 1978) e dell'art. 29, primo comma, n. 7, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1904 num. 36 art. 7, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 13/05/1978 num. 180 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)