Sez. 5, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. (dep. 19/10/1999) Rv. 214855 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Trasformabilità in patteggiamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di riti alternativi, la richiesta di rito abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito della applicazione della pena su richiesta delle parti, atteso il principio di alternatività tra i riti. A ciò consegue che, anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del PM al richiesto patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)