Sez. 4, Sentenza n. 42260 del 27/04/2017 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 270881 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Conversione in patteggiamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
È escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l'alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento. (Fattispecie in cui il giudice, dopo avere ammesso l'imputato al rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste, non essendo comparso il teste, aveva revocato l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato e aveva ammesso la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti, emettendo la sentenza annullata senza rinvio dalla Corte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)