Sez. 6, Sentenza n. 13294 del 04/10/1999 Ud. (dep. 18/11/1999) Rv. 214892 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della "collaborazione" di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Riconoscimento a favore di chi abbia riferito fatti già portati a conoscenza dell'autorità da altro "collaborante" - Possibilità - Esclusione - Riconoscimento a favore di chi abbia consentito di sgominare associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti per fatti relativi a procedimenti non connessi con quello in corso - Possibilità - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'attenuante della "collaborazione" di cui all'art. 73, settimo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere riconosciuta nel caso in cui il dichiarante si sia limitato a confermare fatti che già sono stati riferiti da altro "collaborante", né può essere concessa qualora le dichiarazioni, pur rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 cit., consentano di sgominare una organizzazione criminosa dedita a traffici di sostanze stupefacenti, quando tali dichiarazioni riguardino fatti in relazione ai quali non sia ravvisabile alcuna connessione con quelli di cui al giudizio in corso.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)