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Sez. 4, Sentenza n. 15393 del 15/03/2001 Ud. (dep. 12/04/2001) Rv. 219533 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma settimo d.P.R. 309/90 - Comportamenti idonei ad integrarla - Stretta riferibilità al reato già commesso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219533-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, l'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 73, settimo comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 non è necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, ma comprende altresì ogni altra collaborazione idonea alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti pur privi di collegamento diretto con quello dell'agente ed è pertanto ravvisabile, purché vi sia un risultato utile, tanto nel comportamento di colui che impedisce le conseguenze ulteriori del reato commesso quanto allorché il contributo ha riguardato altri reati con quest'ultimo privi di collegamento.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)