Sez. L, Sentenza n. 7095 del 25/11/1983 (Rv. 431715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI IN MATERIA - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI IN MATERIA - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma degli artt. 2077 e 2099 cod. civ., le pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione non sono svincolate dalle determinazioni della contrattazione collettiva e, pertanto, in caso di divergenza tra quest'ultima ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè dell'individuazione globale del trattamento favorevole, e non già sulla base del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari. Peraltro, questo principio può essere derogato o per una specifica disposizione dei contratti collettivi o per pattuizione individuale che abbia attribuito alla eccedenza della retribuzione sui minimi tabellari la natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente. (Conf 5823/80, mass n 409648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)