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Sez. L, Sentenza n. 5823 del 29/10/1980 (Rv. 409648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI IN MATERIA - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI IN MATERIA - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma degli artt 2077 e 2099 cod civ, le pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione non sono svincolate dalla determinazioni della contrattazione collettiva; pertanto, in caso di divergenza tra quest'ultima ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioe dell'individuazione globale del trattamento piu favorevole e non gia sulla base del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari. Questo principio puo essere derogato o per una specifica disposizione dei contratti collettivi o per una pattuizione individuale che abbia attribuito alla eccedenza della retribuzione sui minimi tabellari la natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente. (Conf 2886/79, mass n 399218; (Conf 429/78, mass n 389731; (Conf 4121/75, mass n 478438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)